diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6419 del 12/12/1980 (Rv. 410173 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI RIVALUTAZIONE - FONDAMENTO - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO COLLEGATO A CLAUSOLE CONTRATTUALI OD ALLA TARDIVA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - RETROATTIVITA DELLA NORMA.*
Stato
decisa il 1980-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410173-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI RIVALUTAZIONE - FONDAMENTO - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO COLLEGATO A CLAUSOLE CONTRATTUALI OD ALLA TARDIVA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - RETROATTIVITA DELLA NORMA.*

L'Obbligo imposto dall'art 429, comma terzo, cod proc civ di mantenere indenne il lavoratore dagli effetti pregiudizievoli della svalutazione e correlato unicamente al fatto obiettivo del ritardo nell'adempimento, restando esclusa ogni Rilevanza della colpa del debitore, il quale non puo percio invocare, al fine di escludere il proprio Obbligo, il fatto di non avere pagato in applicazione di precise clausole contrattuali o la circostanza che il lavoratore non abbia tempestivamente azionato la sua pretesa davanti al giudice. Tale norma si applica anche ai crediti maturati in periodi antecedenti l'entrata in vigore della norma medesima, con effetti dalla data di maturazione. (Conf 5057/79, mass n 401706, sulla prima parte; (Conf 4914/79, mass n 401565, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)