diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21713 del 26/10/2015 (Rv. 637671 - 01)

AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE | Cooperative agricole - Assunzione delle garanzie fideiussorie dei soci delle società agricole insolventi da parte della Regione Siciliana - Deroga al principio di cui all'art. 1273 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637671-01

AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE

L'art. 2 della l.r. Sicilia n. 37 del 1994, che prevede l'accollo a carico della Regione delle garanzie concesse a favore delle cooperative agricole dai loro soci, a differenza dell'analoga norma statale di cui all'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 149 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 237 del 1993), non ha l'effetto diretto di liberazione dei soci (debitori garanti) in mancanza di una dichiarazione dei creditori di adesione all'accollo ex art. 1273 c.c., restando riservata alla potestà esclusiva dello Stato la competenza legislativa nella materia dell'ordinamento civile, sicché il legislatore regionale non può derogare alle norme del codice civile, sia che si tratti di norme imperative, sia che si tratti di norme destinate a regolamentare direttamente i rapporti tra privati in assenza di diversa volontà negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Costituzione art. 117 com. 2, Legge Reg. Sicilia 10/10/1994 num. 37 art. 2, Decreto Legge 20/05/1993 num. 149, Legge 19/07/1993 num. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)