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Sez. 3, Sentenza n. 4014 del 19/02/2013 (Rv. 625211 - 01)

AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE | Cooperative agricole di cui sia stata accertata l'insolvenza - Garanzie concesse, in loro favore, dai soci - Assunzione, a carico dello Stato, delle predette garanzie - Immediata liberazione dei soci garanti - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625211-01

AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE

L'assunzione, da parte dello Stato, delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, prevista dall'art. 1, comma 1 bis, del d.l. 20 maggio 1993, n. 149 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237), ha avuto per effetto la liberazione dei garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che tale effetto liberatorio fosse espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della suddetta legge (dd.mm. 2 febbraio 1994 e 2 gennaio 1995), giacché esso era comunque desumibile, in via di interpretazione, dalla finalità della legge. Ne consegue che, per effetto della suddetta liberazione, il creditore del socio garante non è legittimato ad agire in via revocatoria nei confronti di quest'ultimo, il quale ha perduto la qualità di debitore.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 140 art. 2, Legge 19/07/1993 num. 237, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 126 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 149 art. 1, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)