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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019 (Rv. 654221 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE | Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile - Poteri di rilevazione di ufficio da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654221-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE

Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)