Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6734 del 19/03/2018 (Rv. 648492 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di incompetenza inderogabile – Regime di cui alla l. n. 69 del 2009 – Proposizione all'udienza di prima comparizione – Effetti – Poteri di rilevazione d'ufficio da parte del giudice – Limiti.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE
Nel regime di rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla l. n. 69 del 1009, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., anziché nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione, o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adìto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)