Sez. 6, Sentenza n. 31 del 10/01/1997 Cc. (dep. 28/02/1997) Rv. 207361 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Disciplina prevista dall'art. 273 comma terzo cod. proc. pen. per fatti connessi - Gravità degli indizi configurabile dopo il rinvio a giudizio per il reato commesso - Applicabilità della suddetta disciplina - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
L'art. 297 comma terzo cod. proc. pen., in tema di computo dei termini di durata della custodia cautelare per i fatti connessi (quale modificato dell'art. 12 comma primo della legge 8 agosto 1995 n. 332), non trova applicazione quando gli indizi a carico del soggetto, anche se in parte preesistenti assumono la connotazione della gravità dopo il rinvio a giudizio per il reato per il quale sussiste connessione. È quindi irrilevante che prima del rinvio a giudizio siano già state formulate accuse a carico del soggetto interessato le quali, per mancanza di accertamenti sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, non integrino ancora "quei gravi indizi" di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)