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Sez. 6, Sentenza n. 1719 del 29/04/1996 Cc. (dep. 29/08/1996) Rv. 205891 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Decorrenza dei termini dal primo provvedimento - Disciplina introdotta dalla legge 5 agosto 1995 n. 335 - Portata - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205891-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La disciplina di cui all'art. 297 comma terzo cod. proc. pen., quale modificato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 (art. 12) - secondo cui i termini di custodia cautelare decorrono, nel caso di contestazioni a catena, dal primo provvedimento - rimane applicabile, oltre che alle contestazioni dello stesso fatto anche a quelle relative a fatti diversi, ancorché non in rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 comma primo lett. b) e c) cod. proc. pen., sempre di detti fatti diversi si accerti in modo incontestabile che a disposizione dell'autorità giudiziaria, al momento della emissione del primo provvedimento, erano già idonei indizi di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)