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Sez. 5, Sentenza n. 1271 del 14/03/1996 Cc. (dep. 26/04/1996) Rv. 204853 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze | Art. 297, terzo comma cod. proc. pen., modif. legge n. 332/1995 - Decorrenza dei termini - Ordinanze relative a fatti diversi - Commessi anteriormente alla prima ordinanza ed uniti da connessione ex art. 12 cod. proc. pen. - Possibilità che per essi procedano organi del P.M. aventi diversa competenza territoriale - Condizione di operatività della norma: desumibilità dei fatti dagli atti che precedono il rinvio a giudizio per il fatto col quale opera la connessione.
Stato
decisa il 1996-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204853-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze

L'art. 297, terzo comma cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, nel porre l'eccezione all'autonomia dei provvedimenti cautelari in relazione alla decorrenza dei termini delle relative misure, considera anche le ordinanze per fatti diversi, purché commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e sussista uno dei casi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., postulando la possibilità che per fatti distinti ma connessi procedano organi del P.M. aventi diversa competenza territoriale. La norma trova applicazione solo se i fatti (per i quali è disposta la nuova ordinanza) siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per l'altro fatto (oggetto della prima ordinanza) con il quale opera la connessione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)