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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12378 del 24/06/2020 (Rv. 658029 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura - Rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale - Valore di decisione sulla competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2020-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658029-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)