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Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010 (Rv. 613720 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Ordinanza di rimessione della causa ad altro giudice ex art. 616 cod. proc. civ. - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Successiva riassunzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613720-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione ai sensi dell'art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., esaurita la fase sommaria del procedimento demandata all'emanazione dei provvedimenti sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, ravvisa di non essere competente e rimette, in virtù dell'art. 616 cod. proc. civ. (sia nel regime introdotto dalla legge n. 52 del 2006 che in quello conseguente alle modifiche previste dalla più recente legge n. 69 del 2009), le parti per il prosieguo davanti al giudice individuato come competente, ha carattere del tutto ordinatorio e non assume valore di sentenza sulla competenza. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma, una volta avvenuta la riassunzione, rimane intatta la possibilità, sia per le parti che per il giudice con riferimento ai criteri di competenza la cui violazione è rilevabile d'ufficio, di rilevare l'incompetenza ed eventualmente la sussistenza della competenza - oltre che di un diverso giudice - proprio dello stesso giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che sulla relativa questione è necessario decidere con sentenza (nel regime della legge n. 69 del 2009 con ordinanza), la quale sarà soggetta ai rimedi ordinariamente esperibili, e quindi a) se pronunciata da giudice togato, al ricorso straordinario nel regime della legge n. 52 del 2006 o all'appello ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., se applicabile la legge n. 69 del 2009; b) se adottata dal giudice di pace, al ricorso straordinario nel regime della citata legge n. 52 del 2006 ed a quello dell'art. 339 cod. proc. civ. nel regime della legge n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 com. 1 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)