Sez. 3, Ordinanza n. 9511 del 21/04/2010 (Rv. 612778 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 52 del 2006, di rimessione ad altro giudice o di prosecuzione innanzi a sé della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. - nel testo novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione all'esecuzione a norma dell'art.175 e ss. cod. proc. civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)