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Sez. 3, Sentenza n. 41879 del 11/10/2007 Cc. (dep. 14/11/2007) Rv. 237940 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE | Contestazione della proprietà - Tribunale del riesame - Rimessione degli atti al giudice civile - Necessità - Sospensione obbligatoria del processo penale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237940-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE

In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 324 comma ottavo cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e con astensione dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)