Sez. 5, Sentenza n. 4184 del 23/09/1999 Cc. (dep. 18/10/1999) Rv. 214489 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE | Contestazione della proprietà - Riesame - Facoltà del giudice in ordine alla prosecuzione del procedimento - Sussistenza - Esclusione - Rimessione degli atti al giudice civile - Necessità - Fattispecie: sequestro conservativo.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE
In tema di riesame del sequestro conservativo, nel caso di contestazione della proprietà della cosa sequestrata, non compete al giudice alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del procedimento. Lo stesso infatti deve, ai sensi dell'art 324 comma 8 cod.proc.pen., mantenendo fermo il provvedimento cautelare reale, rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della relativa controversia, ravvisandosi, nel caso di specie, una delle ipotesi di sospensione del procedimento penale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che, in relazione al sequestro conservativo di un immobile, ritenuto che la nuda proprietà dello stesso spettasse ad un soggetto diverso dall'indagato, aveva ordinato la restituzione al nudo proprietario e, contemporaneamente, disposto il sequestro conservativo sul diritto di usufrutto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)