Sez. 2, Sentenza n. 28555 del 26/03/2013 Cc. (dep. 03/07/2013) Rv. 256458 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE | Contestazione della proprietà - Tribunale del riesame - Rimessione degli atti al giudice civile - Necessità - Sospensione obbligatoria del processo penale - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE
In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, ove emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 324 comma ottavo cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che non aveva disposto la restituzione pur essendo stata dedotta l'irritualità della querela).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)