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Sez. 1, Sentenza n. 3134 del 17/02/2016 (Rv. 638527 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI | Tassa automobilistica provinciale di cui all'art. 4 della l.p. Trento n. 10 del 1998 - Applicazione del privilegio ex art. 2752, comma 4, c.c. - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638527-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI

Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, che ha fornito un'interpretazione autentica del menzionato comma. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall'art. 4 della l.p. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria ed afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 116, Cod. Civ. art. 2752 com. 4, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge Prov. Trento 11/09/1998 num. 10 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)