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Sez. 1, Sentenza n. 12627 del 26/05/2006 (Rv. 589678 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità di ufficio - Condizioni - Coordinamento con il principio della domanda - Vizi non prospettati dalla parte - Limiti - Fattispecie in tema d'invalidità della delibera di ammissione di un socio in una società.
Stato
decisa il 2006-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589678-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un contratto dev'essere coordinato con il principio della domanda, sancito dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in virtù del quale, quando sono in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa, il giudice è tenuto a rilevare la nullità, in ogni stato e grado del giudizio, soltanto se la ragione dell'invalidità non sia diversa da quella già prospettata dalla parte, dovendo altrimenti escludersi tanto la possibilità di una sua deduzione per la prima volta in sede di gravame, quanto quella della sua rilevazione d'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C., nell'ambito un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della qualità di socio di una cooperativa, ha confermato la sentenza impugnata, che, in sede di rinvio a seguito della cassazione di una precedente sentenza, aveva escluso l'annullabilità per errore della delibera di ammissione dell'attore nella società, omettendo di rilevare la nullità della medesima delibera per impossibilità o illiceità dell'oggetto, in relazione al divieto di trasferimento delle quote sociali previsto dallo statuto della cooperativa, in quanto tale ragione d'invalidità non era mai stata fatta valere in precedenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)