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Sez. 6 - , Sentenza n. 10085 del 14/01/2021 Cc. (dep. 15/03/2021) Rv. 280720 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | "Ne bis in idem" internazionale - Operatività del divieto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280720-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione, il divieto di "bis in idem" internazionale opera solo in presenza di una pronuncia giurisdizionale estera definitiva sulla responsabilità dello stesso individuo per il medesimo fatto di reato per il quale è stata avanzata la domanda estradizionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ostativa all'estradizione verso la Moldavia, la circostanza che l'estradando fosse già stato tratto in arresto in Francia, nell'ambito di procedura estradizionale emessa per lo stesso reato, e successivamente rimesso in libertà, in ragione del mancato inoltro da parte dello Stato richiedente della documentazione necessaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 07/12/2000, Tratt. Internaz. 12/12/2007, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)