Sez. 6 - , Sentenza n. 6241 del 29/01/2020 Cc. (dep. 17/02/2020) Rv. 278709 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | "Ne bis in idem" internazionale - Archiviazione disposta in Stato diverso da quello richiesto dell'estradizione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione passiva, non è ostativa alla consegna l'archiviazione, disposta in uno Stato terzo, di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale, sia perché trattasi di un provvedimento insuscettibile di dar luogo ad giudicato, e, quindi, alla violazione del "ne bis in idem", sia perché il rispetto di tale principio assume valenza ostativa solo se espressamente previsto nel trattato di estradizione applicabile al caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, al fine di rifiutare la consegna del ricorrente verso il Brasile, la archiviazione disposta dall'autorità elvetica per il medesimo fatto, giacchè il trattato di estradizione con tale paese non contempla il principio del "ne bis in idem" internazionale come causa di rifiuto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 07/12/2000, Tratt. Internaz. 12/12/2007, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)