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Sez. 6, Sentenza n. 3747 del 18/12/2013 Cc. (dep. 28/01/2014) Rv. 258250 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - PREVALENZA DELLE CONVENZIONI E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE | Estradizione - Convenzione di Parigi del 13 dicembre 1957 - Principio del "ne bis in idem" - Limiti di applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258250-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - PREVALENZA DELLE CONVENZIONI E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

In tema di estradizione, l'art. 9 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, nel riconoscere il divieto del "ne bis in idem", prevede l'inestradabilità quando sussista una sentenza definitiva emessa nei confronti dell'estradando nello Stato richiesto ma non contempla l'ipotesi che una tale sentenza sia stata emessa in uno Stato terzo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso ricorresse un'ipotesi di "ne bis in idem" nel caso di un estradando verso la Grecia che aveva sostenuto di essere stato assolto, per il medesimo reato, in Albania).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)