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Sez. 2, Sentenza n. 13539 del 21/12/1992 (Rv. 480075 - 01)

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - Limiti | Muro di contenimento o di divisione - Disciplina ex art. 939 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1992-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480075-01

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - Limiti

L'art. 938 cod. civ. il quale, in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione di cui ai precedenti artt. 934 e ss., prevede in caso di occupazione di una porzione di fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosidetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose e quindi non può essere invocato con riguardo ad opere diverse, quali un muro di contenimento o di divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)