Sez. 2, Sentenza n. 3676 del 14/04/1999 (Rv. 525339 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI | Muro di contenimento o di divisione - Disciplina ex art. 938 cod.civ. - Inapplicabilità.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI
L'art. 938 cod. civ. il quale in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione di cui ai precedenti artt. 934 e ss., prevede in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose e quindi non può essere invocato con riguardo ad opere diverse quali un muro di contenimento o di divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)