Sez. 2, Sentenza n. 1300 del 05/04/1977 (Rv. 385000 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI - AREA NON TOTALMENTE ALTRUI - CONSEGUENZE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO AEREO DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA PROPRIETA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI - AREA NON TOTALMENTE ALTRUI - CONSEGUENZE - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO AEREO DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA PROPRIETA - ESCLUSIONE.*
Poiche la norma, di carattere eccezionale, di cui all'art 938 cod civ non prevede l'accessione invertita nel caso di occupazione, con la costruzione, di un'area non totalmente aliena, e poiche lo spazio aereo sovrastante l'edificio condominiale appartiene in comproprieta a tutti i condomini, il condomino che, sopraelevando l'edificio condominiale, debordi, con la costruzione, dall'area di sua spettanza ed invada spazio aereo sovrastante altra parte dello stesso immobile, non puo conseguire l'attribuzione della proprieta dello spazio cosi occupato. (V 1846/69, mass n 340961; (V 470/65, mass n 310829).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)