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Sez. 2, Sentenza n. 470 del 23/03/1965 (Rv. 310829 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI FONDO COMUNE - ACCESSIONE INVERTITA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1965-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310829-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI FONDO COMUNE - ACCESSIONE INVERTITA - INAMMISSIBILITA.*

Le norme sulla cosidetta accessione invertita si applicano quando nella costruzione di un edificio si sia occupata in buona fede una porzione di un fondo attiguo di proprieta di altri, non anche nell'ipotesi che si sia occupata una porzione di fondo comune del costruttore e di altri, nel qual caso trovano applicazione le norme sulla comunione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)