Sez. 2, Sentenza n. 5856 del 16/03/1999 Ud. (dep. 06/02/2003) Rv. 223470 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Concomitanza d altri impegni professionali dell'unico difensore di fiducia - Facoltà di nomina di un sostituto processuale non esercitata - Onere di dimostrare l'impossibilità di procedere alla designazione del sostituto - Esclusione - Accoglimento istanza di rinvio - Ammissibilità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
La fattispecie prevista dall'art. 486 comma 5 cod. proc. pen. prevede due presupposti: il primo che l'assenza del difensore sia dovuta ad impossibilità assoluta di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato; il secondo che l'imputato sia assistito da un unico difensore, purché non abbia nominato un sostituto o l'imputato chieda che si proceda in assenza. Pertanto non è motivo di esclusione del rinvio dell'udienza il non esercizio della facoltà di nomina del sostituto, né sussiste un onere in capo al difensore di dimostrare perché non ha proceduto alla nomina del sostituto, pregiudicando tale onere le regole deontologiche di segretezza e riservatezza, in quanto la norma non prende in considerazione la facoltà del difensore di farsi sostituire bensì il suo effettivo esercizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)