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Sez. 1, Sentenza n. 6295 del 29/03/1999 Ud. (dep. 19/05/1999) Rv. 213463 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Legittimità dell'impedimento - Per contemporanei impegni professionali - Condizioni - modalità della prospettazione.
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213463-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto come legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486 comma 5 cod. proc. pen., non basta che il difensore prospetti l'impedimento, ma occorre che chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni (e non il giorno stesso della celebrazione del processo), e che non si limiti a comunicare e a documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale, ma esponga tra l'altro le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo in cui si intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)