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Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 10/10/1979 (Rv. 401854 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - CORRISPETTIVI - MORATORI - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401854-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - CORRISPETTIVI - MORATORI - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - LIMITI.*

Agli interessi moratori e corrispettivi, da un lato, e agli interessi compensativi, dall'altro, e riservato un diverso regime processuale, nel senso che mentre gli uni possono essere attribuiti soltanto se la parte li domanda, gli altri debbono essere riconosciuti anche di ufficio, essendo la loro richiesta implicita nella domanda di integrale risarcimento del danno; tuttavia, incorre nel vizio di ultra-petita il giudice dell'appello il quale liquidi gli interessi compensativi, nell'ipotesi in cui non sia stato proposto motivo di gravame contro la sentenza di primo grado che abbia omesso tale liquidazione. (Conf 2884/74, mass n 371316; (Conf 905/62, mass n 251463).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)