Sez. 3, Sentenza n. 2884 del 16/10/1974 (Rv. 371316 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - CORRISPETTIVI - MORATORI - REGIME PROCESSUALE - DIFFERENZE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI COMPENSATIVI - INCLUSIONE - MANCATA CONDANNA PER GLI INTERESSI COMPENSATIVI - OMESSA PRONUNCIA - IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - CORRISPETTIVI - MORATORI - REGIME PROCESSUALE - DIFFERENZE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI COMPENSATIVI - INCLUSIONE - MANCATA CONDANNA PER GLI INTERESSI COMPENSATIVI - OMESSA PRONUNCIA - IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
Agli interessi moratori e corrispettivi, da un lato, e agli interessi compensativi, dall'altro, e riservato un diverso regime processuale: nel senso che gli uni possono essere attribuiti soltanto se la parte li domanda, e gli altri debbono essere riconosciuti anche d'ufficio, dovendosi ritenere implicita la relativa richiesta nella domanda di integrale risarcimento del danno. Gli interessi compensativi, infatti, mirano a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno: costituiscono, in altri termini, una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, contemporaneamente ed inscindibilmente. Ne consegue: che la domanda di risarcimento del danno comprende, per implicito, anche quella di corresponsione degli interessi compensativi; che tali interessi devono essere attribuiti dal giudice anche in difetto di una richiesta specifica; che, una volta formatosi il giudicato sull'entita del risarcimento dovuto, senza che gli interessi siano stati attribuiti, non e consentito chiederli in un nuovo giudizio; e che, pertanto, se il giudice di primo grado non condanna al pagamento degli interessi il debitore tenuto al risarcimento, la sentenza e viziata di omessa pronuncia, ancorche non vi sia stata una espressa domanda da parte del creditore, sicche questi puo impugnarla senza incorrere nel divieto di cui all'art 345 cod proc civ, ed anzi deve impugnarla, se vuole evitare che si formi il giudicato che copre l'intera entita del risarcimento a lui spettante, comprensivo anche degli interessi. (V 3668'72, mass n 361710).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)