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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017 (Rv. 643203 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Estinzione del giudizio – Causa – Cessazione della materia del contendere – Annullamento dell’atto impugnato in autotutela – Compensazione delle spese di lite – Legittimità – Condizioni.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643203-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)