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Sez. 5, Sentenza n. 9174 del 21/04/2011 (Rv. 617878 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso del contribuente avverso avviso di mora - Ufficio fiscale - Autoannullamento dell'iscrizione a ruolo e richiesta al concessionario per la riscossione di annullare l'avviso di mora - Mancato accoglimento di tale richiesta - Condanna alle spese in solido a carico dell'Ufficio fiscale e del concessionario - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617878-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora dopo la notificazione dell'impugnazione dell'avviso di mora da parte del contribuente, l'Ufficio fiscale, riconoscendo non dovuta la pretesa, annulli l'iscrizione a ruolo richiedendo, senza esito, al concessionario per la riscossione di annullare il conseguente avviso di mora impugnato, è corretta la condanna dell'Ufficio stesso e del concessionario in solido al pagamento delle spese processuali, in quanto le condotte di entrambi, per quanto diverse e riferibili a soggetti distinti, hanno cagionato un danno al contribuente, provocando la necessità del processo, senza che rilevi, ai fini di un diverso riporto delle spese processuali, quanto al concessionario, l'aver ritardato od omesso l'autoannullamento degli avvisi di mora e, quanto all'Ufficio impositore, l'aver esercitato il potere di autotutela.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)