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Sez. 1, Ordinanza n. 3120 del 27/05/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211169 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Jus superveniens: modificazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 332 del 1995 - Applicabilità rispetto alle fasi del procedimento esaurite - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211169-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di pluralità di ordinanze per fatti diversi connessi, rientranti nella previsione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 332 del 1995, e non in quella dell'originario testo di detto articolo, l'invocazione del nuovo computo dei termini di custodia cautelare non è ammissibile qualora riguardi una fase del procedimento già conclusa al momento di entrata in vigore della citata legge n. 332.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)