Sez. 4, Sentenza n. 614 del 22/02/1996 Cc. (dep. 20/04/1996) Rv. 204626 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze | Nuova formulazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Applicabilità della relativa disciplina con riguardo a fase procedimentale esauritasi nella vigenza della formulazione precedente - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze
Qualora la fase delle indagini preliminari, nell'ambito della quale siano stati adottati più provvedimenti applicativi di custodia cautelare per fatti che si assumano unificabili sotto il vincolo della continuazione, si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 332, il cui art. 12, comma primo, ha dettato una nuova e più favorevole formulazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve escludersi, sulla base del principio "tempus regit actum", che la disciplina derivante da detta nuova formulazione possa avere effetto retroattivo relativamente ai termini di custodia cautelare della fase esaurita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)