Sez. 1, Sentenza n. 1434 del 04/03/1996 Cc. (dep. 17/04/1996) Rv. 204223 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze | Nuova formulazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 332/95 - Ordinanze emesse nel corso della fase delle indagini preliminari, esauritasi prima dell'entrata in vigore di detta legge - Nuovo computo dei termini di fase sulla base della disciplina sopravvenuta - Esclusione - Fattispecie in tema di ritenuta continuazione.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze
La nuova formulazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995 n. 332, pur essendo di immediata applicazione ai procedimenti in corso, non incide, però, quando sia già intervenuto il rinvio a giudizio, sulla precedente fase procedimentale e non può quindi comportare un nuovo calcolo dei termini di custodia cautelare relativi alla detta fase, sulla base delle regole stabilite dalla sopravvenuta disciplina normativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento del giudice di merito che, avendo ritenuta la continuazione tra i fatti per i quali, nel corso delle indagini preliminari, erano state emesse due successive ordinanze di custodia cautelare, aveva disposto la scarcerazione dell'imputato per superamento dei termini di fase, calcolati, alla stregua della nuova disciplina, dalla prima di dette ordinanze). (Corte cost. 5 marzo 1996 n. 1471)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)