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Sez. U, Sentenza n. 4872 del 03/05/1991 (Rv. 471964 - 01)

Urbanistica - Vigilanza e sanzioni - Sindaco - Sanzioni pecuniarie | Ordinanza - Ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia - Opposizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 16 legge 28 gennaio 1977 n. 10 - Entrata in vigore delle leggi 24 novembre 1981 n. 689 e 28 febbraio 1985 n. 47 - Abrogazione dell'art. 16 della legge n. 10 del 1977 - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471964-01

Urbanistica - Vigilanza e sanzioni - Sindaco - Sanzioni pecuniarie

Con riguardo all'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia, emessa dal sindaco nel vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 di tale legge, e da intendersi estesa ad ogni contestazione dell'intimato, sia essa inerente allo "an" od al "quantum" della pretesa creditoria, ovvero alla legittimità del procedimento di esazione, resta ferma anche dopo la nuova disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in forza dell'espressa riserva contenuta nell'art. 12 di tale legge, nonché dopo la nuova disciplina dell'attività urbanistico-edilizia della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 16, attinente alla diversa materia della riscossione del relativo credito, non abroga, né modifica il predetto art. 16 della legge n. 10 del 1977.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)