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Sez. U, Sentenza n. 5166 del 12/03/2004 (Rv. 571110 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia - Opposizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 16 della legge n. 10 del 1977 - Sussistenza - Disciplina introdotta dalle leggi n. 689 del 1981 e n. 47 del 1985, nonché dall'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 (come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000) - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571110-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Con riguardo all'opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si estende ad ogni contestazione dell'intimato inerente all'"an" o al "quantum" della pretesa creditoria e resta ferma anche dopo la nuova disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 - in forza dell'espressa riserva contenuta nell'art. 12 di tale legge -, nonché dopo la nuova disciplina dell'attività urbanistico - edilizia introdotta dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 16, attinente alla diversa materia della riscossione del relativo credito, non abroga né modifica il predetto art. 16 della legge n. 10 del 1977. Tale giurisdizione viene, poi, ulteriormente ribadita dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in matera edilizia ed urbanistica, con la sola eccezione delle opposizioni esecutive, con le quali la parte, senza muovere contestazioni a proposito della sanzione già applicata con provvedimento divenuto inoppugnabile, si limiti a contestare il diritto del comune a riscuoterla coattivamente per la sua sopravvenuta estinzione per prescrizione, ovvero per vizi attinenti alla validità formale dell'ingiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 16, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)