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Sez. U, Sentenza n. 10923 del 20/10/1995 (Rv. 494293 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Irrogazione di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 10 legge n. 47 del 1985 - Impugnazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 16 legge n. 10 del 1977 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494293-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

L'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 - che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche la cognizione di tutte le contestazioni dell'intimato avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogante una sanzione pecuniaria per un'infrazione edilizia, siano esse inerenti all'"an" o al "quantum" della pretesa creditoria, ovvero all'illegittimità del pregresso procedimento di accertamento - trova applicazione, in virtù della sua natura di precetto di portata generale, anche quando l'ordinanza-ingiunzione attenga ad un illecito edilizio previsto e punito da una disposizione diversa dalla citata legge, pur se a questa posteriore (nella specie, trattavasi della contestata violazione dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)