Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 02/02/2006 (Rv. 586558 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Attività del danneggiato - Causa esclusiva dell'evento dannoso - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
L'accertamento della idoneità e sufficienza dell'attività del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso - che consente di superare la presunzione della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché di escludere il concorso di colpa del medesimo - è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)