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Sez. 3, Sentenza n. 3737 del 22/08/1989 (Rv. 463662 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463662-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

In relazione alla responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito, idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato, allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso, né rileva che il fatto del danneggiato non fosse imprevedibile o inevitabile, quante volte esso abbia dato luogo ad una serie causale autonoma e determinante. (Conf 98/80, mass n 403477, sulla seconda parte; (Conf 5545/79, mass n 402136, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)