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Sez. 3, Sentenza n. 21686 del 09/11/2005 (Rv. 584458 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE | Colpa concorrente del danneggiato - Conseguenze - Indagini d'ufficio da compiere - Contenuto - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584458-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE

L'art. 1227, primo comma, cod. civ. (applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 dello stesso codice), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)