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Sez. L, Sentenza n. 6797 del 16/11/1983 (Rv. 431487 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - TERMINI DI PROPOSIZIONE - OTTEMPERANZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431487-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - TERMINI DI PROPOSIZIONE - OTTEMPERANZA - NECESSITÀ.*

Anche nel nuovo rito del lavoro le impugnazioni incidentali debbano rispettare, i termini di decadenza stabiliti per la loro proposizione, ove esse abbiano natura di impugnazioni autonome, essendo l'impugnazione incidentale tardiva ammissibile, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., solo se diretta contro lo stesso capo di sentenza già impugnato dall'altra parte in via principale o contro un capo dipendente o connesso, per il quale l'interesse alla impugnazione sorga come effetto dell'impugnazione principale. (nella specie, la suprema Corte ha escluso la sussistenza di un rapporto di connessione o di dipendenza tra il capo della sentenza di primo grado impugnato in via incidentale, avente ad oggetto la retrodatazione dell'inquadramento della dipendente in una categoria superiore, e il capo della stessa sentenza impugnata in via incidentale dalla lavoratrice, avente ad oggetto la reiezione della sua domanda al ripristino, da una certa data, dell'indennità di laurea). (V 866/75, mass n 374243; (V 4181/74, mass n 372832).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)