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Sez. L, Sentenza n. 5638 del 09/03/2009 (Rv. 607674 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Revoca del licenziamento - Effetti - Ripristino del rapporto di lavoro con effetto dalla data del recesso - Conseguenze - Diritto del lavoratore alle retribuzioni - Condizioni - Impugnativa di licenziamento come implicita offerta della prestazione lavorativa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607674-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La revoca del licenziamento ripristina il rapporto di lavoro con effetto dalla data del recesso, con la conseguenza che da tale data il lavoratore ha diritto alle retribuzioni "medio tempore" maturate, essendo il mancato svolgimento della prestazione lavorativa imputabile esclusivamente alla condotta datoriale e potendo la tempestiva impugnativa del licenziamento, valutarsi come implicita offerta delle energie lavorative da parte del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)