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Sez. L, Sentenza n. 11664 del 18/05/2006 (Rv. 590914 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Revoca - Condizioni - Invito a riprendere servizio - Sufficienza - Esclusione - Accordo delle parti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590914-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Affinché il licenziamento disciplinare possa intendersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito, non è sufficiente il mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro, ma è necessario un accordo, che presuppone corrispondenza tra proposta ed accettazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la non corrispondenza tra l'invito rivolto dall'azienda ai lavoratori a riprendere il lavoro con le stesse mansioni precedentemente svolte e la richiesta dei lavoratori di essere collocati in mansioni diverse, in particolare esterne al reparto cromatura cui erano in precedenza addetti). '

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)