Sez. L, Sentenza n. 8493 del 13/06/2002 (Rv. 555045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Revoca del licenziamento - Possibilità di richiedere in luogo della reintegrazione, l'indennità sostitutiva - Sussistenza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
La cosiddetta revoca del licenziamento disciplinare da parte del datore di lavoro, che si concreta in una proposta contrattuale avente ad oggetto la ricostituzione del rapporto di lavoro, non impedisce al prestatore, ove il rapporto stesso non sia stato di fatto ripristinato, di richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)