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Sez. 1, Sentenza n. 4327 del 27/07/1982 (Rv. 422297 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - TASSA DI CONSOLIDAZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - ESAZIONE - RINVIO AL MOMENTO SUCCESSIVO DELLA RIUNIONE ALLA NUDA PROPRIETÀ - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE - ALIQUOTA DA APPLICARE - RIFERIMENTO ALLE NORME IN VIGORE ALL'EPOCA DEL PASSAGGIO DELLA NUDA PROPRIETÀ - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422297-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - TASSA DI CONSOLIDAZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - ESAZIONE - RINVIO AL MOMENTO SUCCESSIVO DELLA RIUNIONE ALLA NUDA PROPRIETÀ - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE - ALIQUOTA DA APPLICARE - RIFERIMENTO ALLE NORME IN VIGORE ALL'EPOCA DEL PASSAGGIO DELLA NUDA PROPRIETÀ - NECESSITÀ.*

L'imposta di consolidazione, prevista dall'art. 21 della legge di registro n. 3269 del 1923, sorge al momento in cui si trasferisce la nuda proprietà, con rinvio della sola esazione al momento successivo nel quale l'usufrutto si riunisce alla nuda proprietà, e colpisce, come residuo del tributo dovuto per il trasferimento della piena proprietà, gli effetti potenziali dell'atto originario, differiti sino all'epoca della consolidazione, sicché, essendo l'atto da tassare sempre quello originario, l'aliquota da applicare per tale imposta è quella fissata dalle norme in vigore all'epoca del passaggio della nuda proprietà, e non quella vigente quando si verifica la suindicata riunione. (V 4007/80, mass n 407916; (V 3440/80, mass n 407277).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)