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Sez. 1, Sentenza n. 4007 del 26/06/1980 (Rv. 407916 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - TASSA DI CONSOLIDAZIONE - VALORE IMPONIBILE DELLA PIENA PROPRIETA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407916-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - TASSA DI CONSOLIDAZIONE - VALORE IMPONIBILE DELLA PIENA PROPRIETA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Poiche l'imposta di consolidazione ex art 21 dell'abrogata legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269) colpisce gli effetti potenziali dell'originario atto di scissione della proprieta e dell'usufrutto, che sono differiti fino al momento della consolidazione, lo accertamento del valore imponibile della piena proprieta stabilito dal citato art 21 non puo riguardare l'atto di disposizione dello usufrutto, che determini la riespansione della nuda proprieta, giacche tale atto incide su un valore diverso, bensi solo l'originario atto, in forza del quale l'usufrutto e la nuda proprieta si sono scissi, con riferimento al momento della loro riunione, palesato dalla denuncia prevista dall'art 73 della stessa legge di registro.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)