Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 23/11/1984 (Rv. 437726 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - TASSE DI CONSOLIDAZIONE - USUFRUTTO COSTITUITO NELLA VIGENZA DELLA LEGGE N. 3269 DEL 1923, E POI CONSOLIDATOSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 634 DEL 1972 - TRIBUTO DI CONSOLIDAZIONE - APPLICABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - TASSE DI CONSOLIDAZIONE - USUFRUTTO COSTITUITO NELLA VIGENZA DELLA LEGGE N. 3269 DEL 1923, E POI CONSOLIDATOSI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 634 DEL 1972 - TRIBUTO DI CONSOLIDAZIONE - APPLICABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'imposta di consolidazione, quale prevista dagli artt. 20 e 21 dell'abrogata legge di registro n. 3269 del 1923, sorge al momento stesso in cui si attua la separazione tra proprietà ed usufrutto, con rinvio della sola esazione al successivo momento della cessazione dell'usufrutto, colpendo cioè, come residuo del tributo dovuto per il trasferimento della piena proprietà, gli effetti potenziali dell'atto originario, con la conseguenza che in relazione alla disciplina applicabile che è quella fissata dalle norme in vigore al momento della separazione tra proprietà ed usufrutto e non quella vigente all'epoca della riunione tra nuda proprietà ed usufrutto, il tributo di consolidazione, NATO per effetto della separazione tra proprietà ed usufrutto nella vigenza della precedente legge di registro n. 3269 del 1923, non può venir meno per il fatto che la consolidazione abbia avuto luogo dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 che, all'art. 45, ha radicalmente mutato il regime tributario della nuda proprietà e dell'usufrutto. Nè tale normativa manifestamente si pone in contrasto con gli artt. 3 e 53 cost., in quanto il diverso trattamento tributario dei soggetti interessati dal fenomeno della consolidazione secondo la successione delle norme in materia trova giustificazione nella obiettiva diversità delle situazioni rispettive anche in considerazione del diverso trattamento della separazione tra proprietà ed usufrutto, ed in quanto il principio della capacità contributiva risulta rispettato dal legislatore, nella discrezionalità delle sue scelte, con il collegamento della fattispecie impositiva alla situazione di espansione del diritto di proprietà. (V 4327/82, mass n 422297; (V 4007/80, mass n 407916; (V 3440/80, mass n 407277; (V 3031/79, mass n 399380 e 399381).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 20, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)