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Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010 (Rv. 613212 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Contratto d'opera professionale con un Comune - Forma scritta richiesta "ad substantiam" - Mancanza - Conseguenze - Nullità del contratto - Domanda di pagamento del compenso - Rilevabilità d'ufficio della nullità anche in appello - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613212-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE

La nullità del contratto d'opera professionale intercorso con un Comune, per difetto del requisito della forma scritta, richiesta "ad substantiam", può essere rilevata d'ufficio dal giudice investito della domanda del professionista diretta al pagamento del compenso, anche in grado d'appello, indipendentemente dall'attività assertiva del convenuto, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronunzia da parte del giudice di primo grado, non oggetto di specifico motivo di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)