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Sez. 3, Sentenza n. 7608 del 14/08/1997 (Rv. 506779 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti inderogabili del giudice dell'esecuzione emessi ex art. 618 cod. proc. civ. - Natura - Impugnazione - Con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506779-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

I provvedimenti indilazionabili emessi ex art. 618 cod. proc. civ. in relazione a proposte opposizioni agli atti esecutivi hanno natura incidentale e funzione ordinatoria, con la conseguenza che essi non sono impugnabili con autonomo ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., essendo invece modificabili e revocabili dallo stesso giudice che li ha emessi e, comunque, impugnabili in presenza dei necessari presupposti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Pretore, in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. aveva disposto la riduzione della somma assegnata al creditore procedente con precedente provvedimento interinale in sede di esecuzione presso terzi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)