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Sez. 3, Sentenza n. 4278 del 20/04/1991 (Rv. 471771 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione | Provvedimenti indilazionabili - Natura - Effetti.
Stato
decisa il 1991-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471771-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Il provvedimento indilazionabile che il giudice dell'esecuzione in sede di opposizione agli atti esecutivi può emettere in base all'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. può assumere il contenuto di un ordine di sospensione del processo esecutivo, determinandosi in tal caso una situazione analoga, in ordine agli effetti ed alla durata degli stessi, a quella prodotta dall'ordinanza di sospensione di cui all'art. 624 cod. proc. civ., con conseguente applicabilità, quanto alla prosecuzione del processo, dell'art. 627 cod, proc. civ. e, all'incidenza e durata dell'effetto sospensivo, dell'art. 298, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 627

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)