Sez. 3, Sentenza n. 12711 del 28/11/1992 (Rv. 479762 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere | Pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione - Provvedimento del giudice dell'esecuzione di accoglimento o rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dello art. 624 cod. proc. civ., accolgono o rigettano l'istanza di sospensione del processo esecutivo in pendenza della opposizione alla esecuzione ed i provvedimenti indilazionabili che il giudice dell'esecuzione può adottare, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, non sono impugnabili con il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Costit. perché sono modificabili o revocabili dallo stesso giudice che li ha emessi ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., e comunque impugnabili, in presenza dei necessari presupposti, con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)