Sez. 1, Sentenza n. 10552 del 05/02/2026 Cc. (dep. 19/03/2026) Rv. 289634-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di prevenzione - Bene acquistato con risorse di provenienza lecita - Confisca integrale - Illegittimità - Limitazione alla parte di valore proporzionata al reimpiego di profitti illeciti - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di confisca di prevenzione, quando il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni (nella specie, un'impresa individuale) già nella disponibilità del soggetto, in virtù di pregresso acquisto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato al valore del bene proporzionato all'incremento patrimoniale derivante dal reimpiego di profitti illeciti, e, dunque, alla quota ideale dello stesso, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)